di Lucia Izzo - Va condannata per il reato di atti persecutori la donna che molesta l'intera famiglia dell'amica di vecchia data di cui si è innamorata senza esserne corrisposta.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 39770/2017 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso di una donna condannata in sede di merito per il reato di stalking commesso nei confronti di un intero nucleo familiare.
La vicenda
Le vittime sono l'amica dell'imputata, suo marito e le sue figlie, costrette a subire condotte di ingiuria e minaccia in un consistente arco temporale, anche tramite condotte di danneggiamento di cose a loro appartenenti e aggressioni verbali e fisiche.
La donna aveva iniziato a perseguitare l'amica e il suo nucleo familiare dopo che questa si era rifiutata di corrispondere un sentimento provato dall'imputata nei suoi confronti, confessatole dopo un rapporto di amicizia e vicinanza di abitazione per lunga data.
Nonostante le doglianze attoree, la Cassazione spiega che la credibilità della persona offesa, non può essere messa in discussione secondo le regole ex art. 192, comma terzo, c.p.p., poiché le sue dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
Stalking anche nei confronti di più persone
Nel caso di specie le ragioni della condanna di stalking a danno della famiglia sono state evidenziate in maniera corretta dai giudici di merito che hanno messo in evidenza le ingiurie, le minacce, le aggressioni fisiche reiterate che avevano costretto le vittime a uno stato d'ansia e paura e a modificare le proprie abitudini di vita (ad esempio cambiando utenze telefoniche, gli orari di uscita da casa, ecc.).
Il quadro fattuale, che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, dà luogo senza dubbio alla piena configurabilità del delitto di atti persecutori, reato a natura abituale in cui l'evento è il risultato di una condotta persecutoria per come valutata nel suo complesso e della cui fattispecie la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale.
Il delitto di atti persecutori, spiegano i giudici citando precedenti di legittimità, può anche essere diretto contestualmente nei confronti di più persone, come avvenuto nel caso di specie verso i componenti di un unico nucleo familiare, qualora la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di differenti soggetti costituisca per ciascuna motivo d'ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano rivolti necessariamente nei confronti di una sola persona.
Cass., V sez. pen., sent. n. 39770/2017• Foto: 123rf.com