di Valeria Zeppilli - Se il giudice accoglie un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati, gli effetti della decisione decorrono comunque dalla data di deposito dell'istanza al COA.
Con ordinanza numero 20710/2017 del 4 settembre (qui sotto allegata), la seconda sezione sezione civile della Corte di cassazione ha così rinviato una causa al Tribunale, cassando la decisione con la quale questo, chiamato a liquidare le competenze professionali di un avvocato che aveva operato in regime di patrocinio a spese dello Stato, aveva ritenuto che gli effetti dell'ammissione del cliente al beneficio decorressero dalla data di deposito della domanda indirizzata al magistrato, non liquidando le attività svolte nella fase iniziale del processo.
Le ragioni della Corte
A sostegno della loro decisione, i giudici della Suprema Corte hanno posto diverse ragioni, rilevando soprattutto che dalla ratio di garanzia dell'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente deve necessariamente farsi discendere che la ripresentazione, senza soluzione di continuità, della medesima istanza rigettata o dichiarata inammissibile al magistrato competente si configuri come uno strumento di controllo e di riesame che consenta di rimediare a una deliberazione iniziale errata dell'ordine professionale.
Gli effetti della successiva ammissione, di conseguenza, decorrono sin dall'inizio.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 20710/2017