Cassazione spiega che tale prelievo non è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile e non serve l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore

di Valeria Zeppilli - Lo stato di ebbrezza del conducente uscito fuori strada può essere dimostrato anche solo mediante prelievo del sangue effettuato a scopi terapeutici a seguito del ricovero ospedaliero resosi necessario a seguito dell'incidente.

La vicenda

Lo ha detto la sezione feriale penale della Corte di cassazione con sentenza numero 39811/2017 (sotto allegata), respingendo il ricorso di un automobilista condannato per essersi messo alla guida ubriaco.

Per i giudici, in altre parole, la dimostrazione dello stato di ebrezza non necessita di particolari garanzie tecniche o procedurali e le analisi del sangue possono essere suffragate da dati diversi dalle controanalisi, ad esempio ricostruendo la dinamica dell'incidente nel quale il conducente ubriaco è rimasto coinvolto.

L'avvertimento

L'automobilista, tra le varie doglianze sollevate dinanzi alla Corte per tentare di veder ribaltata la condanna inflittagli dal giudice del merito, aveva eccepito di non essere stato avvertito della facoltà di essere assistito da un legale prima di essere sottoposto a prelievo ematico e che non era stato dimostrato che l'esame del sangue fosse stato condotto nel rispetto di precisi protocolli sanitari.

Per la Corte tuttavia tali argomentazioni non sono pregnanti in quanto deve ritenersi che il prelievo ematico che i sanitari compiono autonomamente in esecuzione di protocolli ordinari di pronto soccorso non si configura come un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente se mancano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e, quindi, non necessita dell'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un legale né richiede un indispensabile consenso preventivo.

La condanna resta.

Corte di cassazione testo sentenza numero 39811/2017
Valeria Zeppilli

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