di Valeria Zeppilli - Se la moglie scappa di casa perché il marito è violento, è solo a quest'ultimo che va addebitata la separazione.
Il principio emerge dall'ordinanza numero 21086/2017 (qui sotto allegata), depositata dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione l'11 settembre e con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un marito avverso la decisione della Corte d'appello di addebitargli la separazione dalla moglie, come già fatto dal Tribunale.
Abbandono tetto coniugale: rilevanza causale della violenza dell'uomo
Nel corso del giudizio, infatti, era emersa la rilevanza causale delle condotte violente tenute dall'uomo che, con i suoi comportamenti, aveva causato l'irreversibilità della crisi coniugale, determinando anche la moglie ad abbandonare il tetto coniugale.
Il comportamento di quest'ultima, invece, era risultato irrilevante e non era stato in alcun modo provato che lo stesso avesse contribuito a mettere la parola fine al matrimonio. Anzi, come detto, durante la causa era emerso che, semmai, la fuga era solo una risposta alla violenza del marito.
Ciò posto, tutti i motivi formulati dall'uomo di tentare di ribaltare dinanzi alla Corte di cassazione la posizione assunta dai giudici del merito sono stati dichiarati inammissibili dalla sentenza in commento.
Alcuni, infatti, tendevano a richiedere ai giudici di legittimità un riesame nel merito dei fatti di causa, peraltro a fronte di una motivazione adeguata della Corte d'appello. Altri motivi, invece, prospettavano censure ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. secondo la formulazione anteriore alla riforma intervenuta con il decreto legge numero 83/2012.
Alla Corte di cassazione non è restata quindi altra soluzione che quella di confermare definitivamente l'addebito della separazione al marito manesco.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 21086/2017• Foto: 123rf.com