di Marina Crisafi - Lui la tradisce e questo è un fatto, ma la relazione è iniziata dopo che i due avevano deciso di non convivere più sotto lo stesso tetto, per cui niente addebito della separazione. È questo quanto emerge dall'ordinanza n. 21859/2017 (sotto allegata) depositata dalla sesta sezione civile della Cassazione, che ha confermato la decisione d'appello respingendo le obiezioni proposte da una donna contro l'ex marito.
La vicenda
Per la signora, infatti, la sentenza del giudice d'appello era sbagliata nel punto in cui aveva rigettato la domanda di addebito della separazione nei confronti dell'ex coniuge, e dunque aveva cercato conforto presso gli Ermellini.
Tradimento ininfluente ai fini dell'addebito della separazione
Ma da piazza Cavour confermano l'operato dei giudici di merito. Il dato inconfutabile del tradimento da parte del marito, infatti, non è sufficiente per i magistrati del Palazzaccio a far scaturire l'addebito della separazione. Pur essendo provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, affermano, infatti, la stessa è avvenuta "in un periodo in cui i coniugi non convivevano più da tempo e in cui, quindi, la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza".
La violazione dell'obbligo di fedeltà, hanno ricordato quindi dalla Cassazione, "per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr., tra le tante, Cass. n. 18074/2014).
Da qui, il rigetto del ricorso.
Cassazione, ordinanza n. 21859/2017
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