di Lucia Izzo - Gli utenti affetti da disabilità hanno diritto a muoversi liberamente, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini dei servizi offerti dal trasporto collettivo, appositamente adattati, oppure di servizi alternativi.
Lo ha precisato il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, in un'ordinanza del 13 settembre (qui sotto allegata) a seguito del ricorso dell'Associazione Luca Coscioni che aveva denunciato una discriminazione collettiva posta in essere dalla società a cui era affidata la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Vicenza.
Il caso
I mezzi utilizzati per il trasporto, denuncia l'associazione, non sarebbero stati accessibili alle persone con disabilità motorie in quanto privi delle pedane estraibili per consentire la salita e la discesa dal mezzo in autonomia e sicurezza, nonché dei sistemi di bloccaggio della carrozzina che, una volta salito, assicurano al disabile di viaggiare in sicurezza.
Da qui la richiesta al Tribunale di ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere dalla società che avrebbe, altresì, dovuto installare le pedane e i sistemi di bloccaggio sui propri mezzi, nonché predisporre gli strumenti tecnici e il personale necessari per il loro funzionamento.
La società convenuta, tuttavia, eccepisce di non essere più il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, avendo ceduto il relativo ramo d'azienda ad altra società, e nega che vi siano state anche in passato le discriminazioni denunciate o che comunque esse non siano addossabili a essa.
La chiamata in causa, invece, fa proprie le difese articolate dall'originaria convenuta e precisa di non poter essere ritenuta responsabile di eventuali condotte discriminatorie avvenute prima che la gestione del servizio di trasporto le fosse affidata.
Il disabile ha diritto di muoversi liberamente sul territorio
Per il Tribunale, i due episodi esposti come oggetto di prova dalla ricorrente non possono essere considerati, come vorrebbe parte resistente, quali episodi estemporanei e privi di rilievo probatorio.
Ciò perché le due persone sentite, entrambe residenti a Vicenza da moltissimi anni, hanno dichiarato di non avere mai avuto la possibilità di usare l'autobus, se non in rare occasioni e con molte difficoltà, riferendo altresì che i portatori di disabilità motoria non possono contare sul servizio di trasporto pubblico locale del Comune.
Si tratta di fatti che, per il Tribunale, sono adeguatamente dimostrati dalle prove testimoniali che hanno riferito di episodi non contestati dalle due società: anzi, queste non hanno provato, ex adverso, che si trattava di casi isolati e che, nel concreto, il servizio di trasporto pubblico risultava, invece, fruibile in autonomia dai disabili vicentini, quantomeno entro certi limiti.
Tuttavia, le società resistenti affermano di non essere responsabili poiché la legislazione affida agli enti pubblici territoriali i poteri decisori e i compiti di programmazione relativi alla materia e, ancora, difetterebbero dell'autonomia necessaria per organizzare il servizio in modo adeguato.
Un'eccezione infondata per i giudici poiché, a norma del d.lgs. 422/97, le Regioni conferiscono ai Comuni le funzioni in materia di trasporto pubblico locale a livello comunale e questi, a loro volta, affidano ai gestori l'esercizio del servizio mediante contratti di servizio, indicando le caratteristiche dei servizi offerti e gli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa applicabile, proprio come avvenuto nel caso di specie.
Tra gli obblighi di legge vi è senz'altro quello per il gestore di non violare i diritti soggettivi degli utenti e tra i diritti degli affetti da disabilità vi è quello "di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi"
Il trasporto pubblico locale va garantito ai disabili
Neppure coglie nel segno l'affermata esistenza di un servizio alternativo di trasporto per i disabili, garantito dal Comune a mezzo di convenzioni con una cooperativa che fornisce, su prenotazione, mezzi specificamente attrezzati.
Le testimoni hanno, infatti, riferito delle difficoltà che ugualmente incontrano, (pochi mezzi, da prenotare con largo anticipo e non sempre disponibili), anche nell'utilizzo dei taxi (solo in ore serali e con un parziale rimborso da parte del Comune).
Per il giudice, non è escluso che le esigenze dei disabili siano soddisfatte dall'ente pubblico o dal concessionario mediante un servizio specifico e dedicato, distinto da quello destinato agli altri cittadini, ma, come si vede, il servizio sostitutivo descritto non può dirsi sufficiente. Grazie a questi servizi i disabili ricevono in effetti un ausilio importante, ma non viene loro assicurato esattamente e pienamente ciò che è loro diritto conseguire in base alla legislazione vigente.
Non viene loro data la possibilità di godere infatti di un servizio pubblico che abbia le caratteristiche del servizio di trasporto pubblico urbano, cioè con libertà e autonomia di spostamento tali da potere vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita (come da Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità; legge n. 104/1992; legge n. 118/71).
Questo, sottolinea il giudice, nonostante esista la concreta possibilità di garantire l'accessibilità ai disabili del servizio. In questo consiste la discriminazione: le modalità di gestione del servizio pongono nei fatti i disabili in una situazione di svantaggio, o meglio non sono tali da far sì che le difficoltà motorie non impediscano al disabile di godere del servizio pubblico, che invece dovrebbe e potrebbe essere accessibile a tutti.
Pertanto, il Tribunale ordina alla società chiamata in causa di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni in essere ai danni dei portatori di disabilità motoria nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale affidatole dal Comune e condanna l'originaria convenuta, per gli episodi avvenuti sotto la sua gestione, a pagare all'Associazione Luca Coscioni una somma a titolo di risarcimento del danno (seimila euro) e a rifondere, insieme all'altra società, le spese di lite in quanto parti soccombenti.
Tribunale di Vicenza, ord. 13/9/2017