di Marina Crisafi - Fino al 40% in meno sulla Tarsu per chi subisce disservizi protratti nella raccolta dei rifiuti. Così ha stabilito la Cassazione, con un'ordinanza depositata oggi dalla sezione tributaria civile (n. 22531/2017 qui sotto allegata), accogliendo in parte il ricorso dell'hotel Britannique di Napoli avverso la sentenza della Ctr Campania che aveva dato ragione al comune ritenendo legittimo l'avviso di pagamento Tarsu 2008 notificato e non sussistente il diritto alla riduzione della tassa.
La vicenda
L'albergo adiva la Cassazione lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento da parte della commissione del diritto alla riduzione del tributo in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli.
Disservizi raccolta rifiuti: spetta la riduzione della tassa
Per gli Ermellini il motivo è fondato. La riduzione, infatti, "spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente".
Fermo restando che l'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana in conformità al regolamento previsto dal 1° comma dell'art. 59 d.lgs. n. 507/1993 rientra, in ogni caso, nella responsabilità generale di buona amministrazione del comune, proseguono da piazza Cavour, la riduzione è dalla legge prevista per il fatto obiettivo "che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità" e dunque anche "indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo ('colpa' contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale".
La riduzione della tariffa, dunque, non opera "quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale 'sanzione' per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare - un tendenziale equilibrio impositivo", entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore (ndr e pari a non oltre il 40%) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile e i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato".
Per cui, il ricorso sul punto è accolto e la sentenza cassata.
Cassazione, ordinanza n. 22531/2017• Foto: 123rf.com