di Valeria Zeppilli - La ripartizione delle spese straordinarie per i figli è molto spesso fonte di litigi tra gli ex coniugi, che si appigliano ai più disparati elementi per evitare di farsi carico della quota di loro spettanza.
Così è frequente, per i giudici, essere chiamati a confrontarsi con la problematica e a dover dettare le regole che disciplinano la gestione tra genitori di tale tipologia di costi.
Il rifiuto del rimborso
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Nella maggior parte dei casi i dissidi hanno ad oggetto il rifiuto di un genitore di rimborsare all'altro le spese che non sono state prima concertate, tanto da rendere necessario l'intervento giudiziale che valuti una serie di fattori utili a determinare se effettivamente il rifiuto sia legittimo o no.
La valutazione del giudice
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Ma cosa deve tenere in considerazione il giudice?
La risposta l'ha data la Cassazione con la sentenza numero 21726/2018 (sotto allegata).
In particolare, per la Corte, il giudice deve verificare che le spese straordinarie contestate rispondano all'interesse del minore e, facendo ciò, deve valutare la commisurazione dell'entità della spesa rispetto alla sua utilità e la sostenibilità della stessa tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori.
I precedenti giurisprudenziali
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Tuttavia, già con la sentenza numero 16175/2015, ripresa in seguito dalla sentenza numero 4753/2017, i giudici avevano affermato che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19607 del 26 settembre 2011).
Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale ... la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori".
Corte di cassazione testo sentenza numero 21726/2018• Foto: 123rf.com