Alla ex moglie cinquantenne che non può trovare un impiego più retribuito perché ha cresciuto tre figli spetta l'assegno divorzile con funzione perequativa. Il punto della giurisprudenza

di Annamaria Villafrate - La recente sentenza n. 424/2018 del Tribunale di Nuoro, sulla scia delle S.U. 18287/2018, che hanno accantonato i principi sanciti dalla 11504/2017, ha riconosciuto in favore della moglie cinquantenne un assegno divorzile di 800 euro mensili. La donna, dopo essersi dedicata alla famiglia per trent'anni e aver cresciuto tre figli, stante l'impossibilità di trovare un impiego più retribuito di quello attuale e dopo aver perso un tetto, visto che l'abitazione familiare era di proprietà del marito, ha diritto a un aiuto per pagare un affitto, considerata la funzione perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile.

Assegno di divorzio all'ex moglie 50enne

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La recente sentenza di merito n. 424/2018 del Tribunale di Nuoro, superando la sentenza

11504/2017, che aveva messo in soffitta il principio del tenore di vita come criterio per la commisurazione dell'assegno divorzile e abbracciando i principi sanciti dalle S.U. 18287/2018 ha riconosciuto alla ex-moglie un contributo mensile di 800 euro. Il giudice di merito ha infatti rilevato che tra i due coniugi il divario economico creatosi dopo la sentenza di divorzio doveva essere riequilibrato. Questo perché oggettivamente, nel mercato del lavoro una donna di cinquantanni non ha la possibilità di trovare un impiego più retribuito di quello che ha già, inoltre non si può ignorare il fatto che la ex moglie, per tutta la durata del matrimonio
, ha contribuito in misura notevole all'andamento della vita famigliare, crescendo ben tre figli maschi. In casi come questi il giudice deve inoltre valutare, dopo aver studiato le rispettive dichiarazioni dei redditi e incaricato la Guardia di finanza di compiere le dovute indagini, quanto il coniuge più debole ha contribuito alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'ex, se ha le potenzialità future di provvedere a se stesso autonomamente e se la situazione creatasi durante la vita matrimoniale è frutto della scelta di entrambi i coniugi.

Assegno di divorzio: funzione assistenziale, perequativa e compensativa

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Ricordiamo infatti che le S.U., con la pronuncia n. 18287/2018, hanno sancito che nel momento in cui il giudice di merito deve valutare l'an e il quantum dell'assegno di divorzio deve attenersi ai criteri previsti dall'art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, così come modificata dalla legge n. 74/1987. In considerazione della funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile infatti il giudice di merito, in relazione alla posizione del coniuge più "debole", deve valutare l'inadeguatezza dei mezzi o l' impossibilita oggettiva di costui di procurarseli autonomamente, tenendo conto:

  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
  • alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
  • del reddito di entrambi,
  • e ponderare tutti i sopra elencati elementi considerando anche la durata del matrimonio
  • e l'età dell'avente diritto.

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