di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 6518/2019 (sotto allegata) respinge la richiesta di revisione dell'assegno di divorzio presentata dal marito che, dopo il pensionamento, dichiara la consumazione del suo patrimonio mobiliare. Le condizioni economiche della ex moglie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non giustificano la revoca dell'assegno. Ella, ormai invalida al 100% e titolare dell'indennità di accompagnamento non ha visto contrariamente a quanto sostenuto dall'ex, migliorare la propria condizione economica.
La vicenda processuale
La Corte d'appello di Milano respinge il reclamo di un marito, confermando la decisione del Tribunale. Il giudizio d'appello è stato promosso per ottenere la revisione dell'assegno divorzile di € 769,97, corrisposto all'ex moglie soggetta ad amministrazione di sostegno. Questo, a fronte del peggioramento della propria condizione economica dovuta all'intervenuto pensionamento e al contestuale miglioramento della situazione della beneficiaria.
La Corte d'appello ha ritenuto non provato il peggioramento delle condizioni economiche del marito, rispetto al momento in cui é stato determinato l'assegno divorzile. Lo stesso si è infatti limitato ad allegare, senza documentare, la consumazione di tutto il suo patrimonio mobiliare. Il giudice di secondo grado, al contrario, ha ritenuto dimostrato il peggioramento delle condizioni di salute dell'ex moglie beneficiaria dell'assegno, la cui invalidità ha raggiunto ormai il 100%.
Avverso il suddetto decreto il marito propone ricorso per cassazione lamentando in particolare l'omissione da parte dei giudici della necessaria integrazione probatoria, nonostante le sue sollecitazioni di richiedere a terzi, in primis all'Inps, informazioni sulla situazione pensionistica della ex moglie.
Assegno dovuto anche con indennità di accompagnamento
La Cassazione con la sentenza n. 6518/2019 rigetta il ricorso, considerando inammissibile il motivo con cui il marito ha contestato l'omissione da parte della Corte territoriale dell'assunzione di "informazioni da organismi terzi, come I'Inps, circa la situazione pensionistica della controparte."
Tale disappunto per gli Ermellini si risolve "in una implicita e generica richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto che il quadro probatorio dimostrava che le condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario non erano migliorate, alla luce di quanto dichiarato dall'amministratore di sostegno (in particolare, in merito al fatto che l'amministrata, oltre all'assegno divorzile, percepiva solo un'indennità di accompagnamento di € 490,00 mensili); né il ricorrente deduce che ciò non corrispondesse al vero."
Leggi anche:
- Nuovo assegno di divorzio: considerazioni tecniche
Scarica pdf Cassazione sentenza n. 6518-2019