Le circostanze attenuanti e aggravanti sono degli elementi accidentali che determinano, rispettivamente, una minore o maggiore gravità del reato
- Aggravanti e attenuanti: cosa sono
- Tipologie di circostanze del reato
- Le circostanze aggravanti comuni
- Circostanze attenuanti comuni
- Circostanze attenuanti generiche
- Valutazione delle circostanze
- Errore sulla persona offesa
- Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Aggravanti e attenuanti: cosa sono
Le circostanze aggravanti e attenuanti, di per sé, non sono indispensabili per la sussistenza del reato (che, nella sua struttura, è già perfetto), ma la loro presenza determina solo una modificazione della pena, generandone un aggravamento e/o una riduzione.
Nel dettaglio:
- le attenuanti determinano una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena;
- le aggravanti determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della pena.
Tali circostanze hanno la funzione di ridurre il divario tra l’astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.
A seconda della presenza o meno di tali circostanze, il reato può essere semplice o circostanziato.
Tipologie di circostanze del reato
Le circostanze attenuanti e aggravanti possono essere suddivise in:
- comuni (si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutti i tipi di reato) e speciali (sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato es. 576 e 625 c.p.);
- intrinseche (riguardano la condotta illecita) ed estrinseche (sono estranee all’esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i cd. fatti successivi);
- a efficacia comune (determinano un aumento o una diminuzione della pena fino a 1/3) e a efficacia speciale (possono comportare a seconda dei casi, l’applicazione di una pena diversa da quella prevista dal Codice penale per il reato non circostanziato; la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; l’applicazione di un aumento e/o diminuzione della pena superiore a 1/3 della pena base);
- oggettive (riguardano la natura, l’oggetto, il tempo, il luogo dell’azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell’offeso) e soggettive (riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l’intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato).
Le circostanze aggravanti comuni
L’articolo 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, prevedendone, attualmente, diciotto:
- l'avere agito per motivi abietti o futili;
- l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
- l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
- l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
- l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
- l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
- l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
- l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;
- l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
A norma dell’art. 1 DL. 625/79, è prevista un ulteriore aggravante comune per tutti i reati dolosi ovvero quella di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Circostanze attenuanti comuni
Il successivo articolo 62 c.p. si occupa, invece, delle circostanze attenuanti comuni, prevedendone sei:
- aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: ha nauta soggettiva e il movente deve essere apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico - sociali prevalenti;
- aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui: ha natura soggettiva ed è meglio conosciuta come attenuante della provocazione. La circostanza è caratterizzata dall’esistenza del carattere soggettivo (stato d’ira) e da quello oggettivo (fatto ingiusto ovvero contrario alle norme dell’Ordinamento e dall’insieme delle regole sociali vigenti nel contesto sociale di riferimento);
- aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza: ha natura soggettiva. La circostanza risente dell’influsso esercitato da determinate concezioni psicologiche dell’epoca positivistica;
- aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’aver agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità: ha natura oggettiva ed è stata in parte modificata dalla L. 19/1990;
- essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa: ha natura oggettiva. La circostanza prevede due elementi: uno materiale (inserimento dell’azione dell’offeso nella serie delle cause che determinano l’evento) e uno psichico (volontà di concorrere alla produzione dell’evento medesimo);
- aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: ha natura soggettiva e prevede due diverse ipotesi accomunate dalla circostanza del ravvedimento del reo successivamente alla commissione del reato e comunque prima dell’inizio del giudizio.
Circostanze attenuanti generiche
Le circostanze attenuanti generiche sono contemplate dall'articolo 62 bis c.p..
Il primo comma di detto articolo, stabilisce che “il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, coma una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62�?.
In sostanza, si prevede l’applicabilità delle attenuanti generiche (ovvero delle circostanze diverse da quelle previste dall’art. 62 del c.p.) nel caso in cui il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del Giudice ai fini della valutazione vi sono la gravità del reato, la capacità di delinquere del reo e così via.
Valutazione delle circostanze
Nella vecchia formulazione dell’art. 59 c.p. “Circostanze non conosciute o erroneamente supposte�? (rimasta in vigore fino al 1990), le circostanze venivano attribuite in base a un criterio obiettivo per cui esse, sostanzialmente, venivano riconosciute e ciò a prescindere dall’effettiva conoscenza (o meno) del soggetto agente e se il soggetto si rappresentava per errore come esistente una circostanza, questa non veniva valutata né a suo carico né a suo favore. Si trattava di una disciplina rigida che prevedeva l’applicazione di tali circostanze per il solo fatto di esistere.
Nel 1990 è entrata in vigore la Legge 7 febbraio 1990 n. 19, che ha riformulato (modificandolo) l’art. 59 del c.p. e ha stabilito che “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa�?.
Il legislatore ha quindi previsto un nuovo criterio di imputazione delle circostanze, più precisamente per quelle aggravanti, che da oggettivo è stato modificato in soggettivo. Pertanto, perché tali circostanze possano essere riconosciute, occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito o dallo loro effettiva conoscenza o dallo loro colpevole ignoranza.
Inalterata è invece rimasta la disciplina per l’applicazione delle circostanze attenuanti (imputazione obiettiva).
Pertanto l’applicazione delle circostanze aggravanti dipende dall’effettiva conoscenza delle stesse da parte del reo al momento della commissione del reato (o comunque dal fatto che le stesse sono state ignorate per colpa o per errore determinato da colpa) mentre l’applicazione delle circostanze attenuanti non dipende dall’effettiva conoscenza del soggetto.
La modifica introdotta trova ispirazione al principio (tutelato dalla Costituzione) della colpevolezza e per la soggettività della responsabilità penale.
Errore sulla persona offesa
Una disciplina particolare è prevista per l’ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato.
Il primo comma dell’articolo 60 c.p. stabilisce infatti che “nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole�?; il secondo comma aggiunge che “sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti�?.
Il tipico caso è quello di un uomo che convinto di uccidere il suo nemico, per un errore di percezione, uccide un uomo che in realtà è il padre. Di certo l’uomo risponderà di omicidio semplice ma non certo di parricidio giacché per la contestazione di tale tipo di reato occorre la effettiva consapevolezza da parte del soggetto agente di uccidere il proprio padre.
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
In particolare, il Codice prevede che, se le circostanze sono omogenee (ovvero tutte aggravanti e/o tutte attenuanti), si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti. Per converso, se le circostanze sono eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti), si deve procedere a un giudizio di comparazione tra tutte, secondo il libero apprezzamento del Giudice.
Si potrà quindi giungere a un giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti e/o di quelle attenuanti o comunque a un giudizio di equivalenza per cui si procede al reciproco annullamento e alla semplice applicazione della pena base prevista dal Codice penale per quelle fattispecie di reato.
Concorso omogeneo di circostanze
La disciplina del concorso omogeneo si distingue poi a seconda che le circostanze siano ad efficacia comune e/o ad efficacia speciale.
Nel primo caso (efficacia comune), l’art. 63, 2° co. c.p. stabilisce che “se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente�?. Nella fattispecie occorre però far salvo quanto disposto dall’articolo 66 c.p. che stabilisce “se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato […] né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto; […]�?.
Per quanto attiene al concorso di circostanze attenuanti, l’art. 67 c.p. stabilisce che la pena da applicare non può essere inferiore a dieci anni se la pena prevista per il delitto è l’ergastolo mentre negli altri casi non può essere inferiore a un quarto.
Nel secondo caso (efficacia speciale), l’art. 63, 4° co. c.p. stabilisce che “se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla�?.
Data: 7 dicembre 2020