Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale)
- La personalità della responsabilità penale
- Le circostanze in cui si verifica un reato
- Le tipologie di reato
- I reati omissivi e commissivi
- I reati comuni e propri
- I reati di danno e di pericolo
- I delitti e le contravvenzioni
La personalità della responsabilità penale
L'art. 27 della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale. L'ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.
Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 27 prevedono rispettivamente che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le circostanze in cui si verifica un reato
Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'ordinamento giuridico.
Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze:
- comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato),
- sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa),
- nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo)
- insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cd. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).
Le tipologie di reato
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente).
Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall'ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l'applicazione di una sanzione penale.
I reati omissivi e commissivi
I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire.
I reati comuni e propri
I reati possono poi essere distinti in comuni o propri.
I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA).
In quest'ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.
I reati di danno e di pericolo
A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l'offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo.
Sulla base di tale distinzione è poi possibile distingue ulteriormente due tipi di reati:
- di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato)
- di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).
I delitti e le contravvenzioni
Infine, a seconda della pena prevista dall'ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell'arresto o dell'ammenda).
Data 28 novembre 2020