L'autonomia contrattuale
- Autonomia contrattuale: i negozi giuridici
- I confini dell'autonomia contrattuale
- Autonomia contrattuale e autonomia privata
Autonomia contrattuale: i negozi giuridici
L'autonomia contrattuale, oltre che nella libertà contrattuale, si esplica anche in altri tipi di negozi giuridici, quali ad esempio il testamento e la procura, estendendosi a campi diversi da quello dei traffici prettamente economici, come quello del diritto di famiglia e successorio.
Esulano, invece, dal concetto di autonomia contrattuale gli atti unilaterali, in quanto le rigide previsioni codicistiche non lasciano agli interessati margini di libertà apprezzabili.
I confini dell'autonomia contrattuale
Per quanto concerne le previsioni normative, l'art. 1322 del codice civile, rubricato proprio "autonomia contrattuale", afferma che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge". Al secondo comma del medesimo articolo, il legislatore si preoccupa di chiarire la piena facoltà di concludere anche contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, ossia non rientranti nella categoria dei c.d. contratti "tipici", come la locazione, la compravendita, il mutuo ecc..
L'unico limite che viene chiaramente posto è di tipo finalistico: i contratti devono comunque essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Autonomia contrattuale e autonomia privata
A titolo di precisazione, anche se presentano sicuramente delle analogie, l'autonomia contrattuale non coincide con un altro concetto elaborato dalla dottrina, in assenza di una disposizione specifica diretta a fornirne una chiara definizione: l'autonomia privata.
Premesso che l'aggettivo "privata" è stato giudicato da autorevole dottrina moderna "fuorviante", nel senso che si tratta di un potere riconosciuto anche a soggetti di diritto pubblico (come Stato, Regioni o Enti Locali) per il perseguimento di interessi sia privati che pubblici, l'autonomia privata esprime una fenomenologia molto più articolata, dato che abbraccia anche rilevanti settori di relazioni intersoggettive non contrattuali, quali ad esempio attività extra-negoziali (ad es. ludiche, culturali, sportive ecc.), poteri di normazione privata (si pensi ai sistemi sanzionatori privati o alle norme di autoregolamentazione di imprese operanti in un dato settore) e libertà matrimoniale.
Aggiornamento: gennaio 2020