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Usufrutto

L'usufrutto (art. 981 c.c.) è un diritto reale di godimento che riconosce all'usufruttuario il diritto di disporre e godere di un bene altrui e di trarne i frutti, senza mutarne la destinazione

Usufrutto e nuda proprietà

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L'usufrutto è il diritto reale minore più ampio. Quando un bene è gravato da usufrutto il proprietario viene, infatti, a trovarsi nella situazione di "nudo proprietario", perchè del bene di cui è titolare conserva solo la proprietà, spogliandosi delle prerogative di uso e godimento dello stesso che spettano all'usufruttuario, che per legge può godere del bene, traendo dallo stesso tutte le utilità che possono derivarne, con l'obbligo di non cambiarne la destinazione economica.

Si tratta di un istituto conosciuto fin dall'epoca dei giuristi romani, i quali lo definivano, appunto, come lo "ius utendi et fruendi, salva rerum substantiam".

Vedi Le norme del codice civile in materia di usufrutto (Artt. 978 - 1020)

La durata dell'usufrutto

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La peculiarità di questo diritto è che ha una durata temporanea e, pur in presenza di un termine concordato dalle parti (usufrutto a termine), si estingue, in ogni caso, con la morte del titolare

Il nudo proprietario dunque, alla morte dell'usufruttuario, torna ad acquistare la piena proprietà del bene.

Cessione dell'usufrutto

L'usufruttuario può comunque decidere, se il titolo con cui il diritto di usufrutto è stato costituito non lo vieta, di cedere il proprio diritto per tutto il tempo del suo usufrutto o per una certa durata.

Nel momento in cui però l'usufruttuario decide di cedere il suo diritto, deve avere cura di notificare questa decisione al proprietario, perché fino a quando non provvederà a tale adempimento, nei confronti del proprietario resterà obbligato in via solidale con il cessionario.

Come si costituisce l'usufrutto

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L'usufrutto può essere costituito

  • per legge (si parla in tal caso di usufrutto legale); 
  • per contratto; 
  • per testamento; 
  • per usucapione. 

Il diritto può avere ad oggetto sia beni mobili che immobili (così come titoli di credito, universalità, ecc.); deve trattarsi in ogni caso di beni infungibili e inconsumabili, altrimenti, laddove l'oggetto dell'usufrutto riguardi beni consumabili o fungibili si ha il c.d. quasi usufrutto, che, come vedremo più avanti, è soggetto a regole particolari.

L'usufrutto legale e volontario

L'usufrutto legale e volontario, come abbiamo visto, esprimono due modi di costituzione del diritto di usufrutto.

Uno degli esempi più rilevanti di usufrutto legale è quello contemplato dall'art. 324 c.c il quale prevede che i genitori che esercitano sui figli la responsabilità genitoriale hanno l'usufrutto comune sui beni del figlio fino a quando costui non raggiunga l'emancipazione o la maggiore età. I frutti che i beni producono però sono destinati al mantenimento della famiglia e alla istruzione della prole.

L'usufrutto volontario invece è quello che si costituisce per volere dell'uomo. Gli istituti grazie ai quali l'usufrutto volontario può essere costituito sono il contratto e il testamento.

Se l'usufrutto si costituisce per contratto e ha ad oggetto beni immobili, la forma da adottare è quella scritta, regola valida per tutti gli accordi che hanno ad oggetto questo tipo di beni, stante la necessità di monitorarne con attenzione la circolazione nel mercato.

Il quasi usufrutto

L'usufrutto e le regole viste si riferiscono a beni inconsumabili mobili o immobili. Lo si deduce dal fatto che l'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene e deve restituire il bene una volta che l'usufrutto giunge al termine.

Accanto a questo tipo di usufrutto però si affianca il quasi usufrutto che ha ad oggetto beni consumabili e che prevede regole assai diverse da quelle analizzate finora:

- l'usufruttuario acquista la proprietà dei beni;

- non deve rispettarne la destinazione economica originaria;

- alla scadenza deve restituire non le stesse cose, ma il loro corrispondente per specie e qualità.

Diritti e obblighi dell'usufruttuario

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Tra i diritti che sorgono in capo all'usufruttuario c'è anzitutto quello di conseguire il possesso del bene e di godere della sua utilità e dei suoi frutti sia civili che naturali. L'usufruttuario può, inoltre, cedere il proprio diritto a terzi (se ciò non è vietato dal titolo costitutivo), locare il bene, concedere ipoteca, oltre che ricevere un'indennità (all'atto della cessazione dell'usufrutto) per le migliorie eventualmente apportate al bene stesso. 

Quanto agli obblighi dell'usufruttuario, invece, in primis, vi è quello di restituire il bene al termine dell'usufrutto; di utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia; di sostenere le spese e gli oneri per la manutenzione ordinaria oltre che pagare le imposte.  

Ripartizione di spese ordinarie e straordinarie

Tra i doveri che scaturiscono dall'usufrutto ci sono quelli relativi alle spese da sostenere per conservare il bene. Vediamo come devono essere  ripartite.

All'usufruttuario spettano le spese di custodia, di manutenzione e di amministrazione ordinaria del bene e le riparazioni straordinarie che si rendono necessarie a causa del mancato adempimento della manutenzione ordinaria. 

Sul proprietario gravano invece le spese per le riparazioni straordinarie, che si rendono necessarie per mantenere la parte strutturale del bene. Nel caso in cui il proprietario non vi provveda o temporeggi nell'eseguirle senza addurre un motivo valido, l'usufruttuario può farle eseguire a sue spese, salvo poi il diritto a farsi rimborsare, trattenendo a titolo di garanzia il bene oggetto del diritto reale.

Frutti, miglioramenti e addizioni

I frutti naturali e civili del bene spettano all'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. I frutti e le spese necessarie alla produzione e al raccolto devono essere ripartite tra proprietario e usufruttuario se costoro si succedono all'interno dell'anno agrario in proporzione alla durata del loro diritto.

Se durante l'usufrutto l'usufruttuario apporta al bene dei miglioramenti ha diritto ad ottenere il riconoscimento di una indennità, se le migliorie sono ancora presenti quando restituisce il bene al proprietario, che su disposizione del giudice, può anche procedere al pagamento rateale, previa concessione di garanzia.  

Le addizioni, ossia gli incrementi materiali al bene che non ne alterano il valore, possono essere apportati dall'usufruttuario e alla fine dell'usufrutto, se la loro rimozione non danneggia il bene, le può anche rimuovere, se però il proprietario le vuole trattenere deve riconoscere all'usufruttuario un'indennità. 

Usufrutto e accessione

L'usufrutto si estende anche alle accessioni del bene, ossia a quei beni acquisiti a titolo originario per incorporazione o unione alla cosa principale.

A usufrutto iniziato, se il proprietario o la pubblica autorità, con il consenso dell'usufruttuario, effettuano costruzioni o piantagioni, quest'ultimo deve corrispondere gli interessi sulle somme spese per tali opere. 

Le locazioni fatte dall'usufruttuario

Tra i vari diritti dell'usufruttuario c'è quello di stipulare contratti di locazione per concedere il godimento del bene a terzi. 

La locazione però non può avere una durata superiore a quella del suo diritto e deve essere stipulata con atto pubblico o scrittura privata. La durata dell'usufrutto, se superata, è soggetta alle regole indicate dall'art. 999 del codice civile.

L'estinzione dell'usufrutto

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Il diritto di usufrutto si estingue per scadenza del termine stabilito tra le parti o per morte dell'usufruttuario. 

Può estinguersi inoltre: 

  • per prescrizione ventennale
  • per consolidazione (laddove l'usufruttuario acquisti anche la proprietà del bene);
  • per il perimento della cosa; 
  • per la rinuncia dell'usufruttuario. 

Articoli e sentenze in materia di usufrutto

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Di seguito una serie di approfondimenti, articoli e sentenze in materia di usufrutto: 
Vai alla risorsa per il calcolo dell'usufrutto

Vedi anche la guida Usufrutto casa

Data aggiornamento: 8 febbraio 2022