Nell'ambito della controversia scaturita dalla domanda di risarcimento proposta in seguito a una caduta sulle scale dell'edificio, deve essere esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo al condominio, laddove, pur essendo stata dimostrata la presenza di residui di cibo nell'area dell'incidente, non risulta documentato con certezza che l'infortunio sia effettivamente riconducibile alla presenza in loco di scarti alimentari, mentre l'onere della prova riguardo al nesso di causalità incombe sempre sul danneggiato. Un condomino cadeva dalle scale del condominio e proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti dello stesso. Su ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello (che aveva escluso la responsabilità del condominio in quanto non era stata raggiunta la prova della presenza del cibo sulle scale condominiali e che pertanto non era stata raggiunta la certezza che la caduta era effettivamente riconducibile alla presenza degli scarti alimentari), la Corte (sentenza 15390/2011) ha confermato la decisione dei giudici di territoriali precisando che "il difetto della prova, comunque incombente sul danneggiato (Cass. 1 aprile 2010, n. 8005), riguardo al nesso di causalità rende irrilevante ogni discussione riguardo all'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., considerato che la caduta sarebbe avvenuta - secondo la prospettazione dell'attrice - solo a causa della scivolosità della scala dovuta ai residui di cibo".
Scarica il testo della sentenza 15390/2011
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