Multa inflitta con telelaser? sono valide anche se non c'è lo scontrino con la stampa dei dati sulla velocità e la targa del veicolo. È quanto afferma la Corte di Cassazione che ha dato ragione al Comune di Massa ribaltando il doppio verdetto con cui il Giudice di Pace prima e il Tribunale in sede di appello avevano accolto il ricorso di un automobilista sorpreso in eccesso di velocità dal telelaser. La Cassazione (sentenza 23212/2012) ha accolto la tesi difensiva del Comune sottolinendo che "e' legittima la rilevazione della velocita' di un autoveicolo effettuata tramite telelaser che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocita' in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilita' della velocita' in quanto l'attestazione ben puo' integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo". si tratta di un'attestazione, conclude la corte, "assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso".
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