Anche se la ex moglie è andata a vivere con un altro uomo, l'obbligo del mantenimento non viene meno se la nuova convivenza non ha le caratteristiche di una famiglia di fatto, caratterizzata dalla stabilità e dalla continuità con gli apporti economici del nuovo convivente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 3923/2012. La Corte in base a un suo orientamento già precedentemente espresso, ha ribadito che il coniuge con più mezzi economici deve mantenere l'ex partner in modo da garantire che questo possa godere dello stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Questo a meno che, il coniuge che beneficia dell'assegno di mantenimento non contragga nuovo matrimonio o non instauri una convivenza "more uxorio" caratterizzata da una stabilità e continuità tale da farle ricondurre la stessa ad una famiglia di fatto. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda il caso di una donna a cui i giudici di merito avevano tolto l'assegno di mantenimento dopo che era passata ad una nuova convivenza. I giudici di prime cure avevano ritenuto che il marito non fosse più obbligato a corrispondere l'assegno dal momento che lei ora viveva con un altro. Investita della questione, la Suprema Corte, cassando la sentenza con rinvio, ha invece chiarito che la nuova convivenza non basta a escludere il mantenimento perchè è necessario che non si tratti di una semplice situazione temporanea ma che abbia le caratteristiche della continuità e che la donna possa godere dei nuovi apporti economici del compagno.
Consulta testo sentenza n. 3923/2012
Consulta testo sentenza n. 3923/2012
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