Il Garante per la protezione dei dati personali ha stilato un decalogo per ricordare quelle che devono essere le regole finalizzate al rispetto della privacy in ambiente scolastico. Nella sua guida il Garante si rivolge a professori, genitori e studenti e fornisce indicazioni di carattere generale basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati. Il decalogo affronta diverse tematiche come quella dell'utilizzo di tablet e smartphone in classe, la diffusione di video e di immagini e riprese durante gite scolastiche, saggi e recite, la lettura di temi in classe che contengono informazioni di carattere personale, l'utilizzo di telecamere all'interno e all'esterno dell'istituto. Vediamo nel dettaglio le indicazioni contenute nel decalogo:

Per quanto riguarda l'utilizzo di cellulari e smartphone, spiega il Garante, il loro utilizzo deve ritenersi consentito per uso personale e nel rispetto delle persone. Si possono ad esempio registrare le lezioni ma spetta agli studi scolastici decidere come regolamentare l'utilizzo di questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l'uso dei telefonini. Naturalmente è fatto divieto di diffondere immagini e video sul Web se manca il consenso delle persone eventualmente riprese.

In proposito il Garante ricorda che la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Le stesse cautele "vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line".

Per quanto riguarda i temi in classe, l'insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il loro mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. L'insegnante deve però trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra le esigenze dell'insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati argomenti delicati.

Un altro capitolo affrontato dal Garante è quello delle gite scolastiche, dei saggi e delle recite. Non c'è violazione della privacy per le riprese fotografiche e per i video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, ma queste immagini possono essere usate solo in ambito familiare o amicale mentre, se si intende pubblicarle nel Web, occorre il consenso delle persone presenti nei video e nelle foto.

E' vietato pubblicare nel sito della scuola le generalità di chi è in ritardo nel pagamento della retta del servizio mensa.

Allo stesso modo è vietato pubblicare i nominativi di chi usufruisce gratuitamente della mensa. Nel sito della scuola gli avvisi devono avere carattere generale giacché ogni altra comunicazione di carattere personale deve essere trasmessa individualmente.

Per quanto riguarda l'utilizzo di telecamere, il Garante ricorda che pur non essendo vietata l'istallazione all'interno degli istituti, la loro presenza deve essere segnalata con cartelli e, in ogni caso, il funzionamento delle telecamere deve avvenire solo negli orari di chiusura.

Se poi le telecamere sono collocate all'esterno della scuola è necessario delimitarne l'angolo visuale. In ogni caso le immagini registrate vanno cancellate dopo 24 ore.

Per quanto riguarda l'iscrizione on-line degli studenti, la consultazione della pagella via Web e l'adozione di registi on-line il Garante, in attesa di esprimere il parere previsto sui provvedimenti attuativi del Ministro dell'istruzione, al momento si limita ad auspicare che siano adottate misure di sicurezza per la protezione dei dati.

Su richiesta degli studenti le scuole possono segnalare ad aziende private e a pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi al fine di favorire l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale.

Sono pubblici i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni così come gli esiti degli esami di stato e degli scrutini. È necessario tuttavia che l'istituto, quando pubblica voti di scrutini ed esami nei tabelloni, ometta di riportare informazioni sulle condizioni di salute degli alunni come ad esempio il riferimento a "prove differenziate" di studenti portatori di handicap.

Per quanto riguarda le attività di ricerca che prevedono l'utilizzo di questionari con raccolta di informazioni personali, è necessaria una preventiva informativa ad alunni e genitori sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza che vengono adottate. In ogni caso va lasciata libertà di aderire o meno all'iniziativa.

Da ultimo il Garante ricorda che le scuole debbono informare famiglie e studenti su quali dati raccolgono. Estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sulle origini etniche, lo stato di salute, le convinzioni religiose. Famiglie e studenti in ogni caso hanno il diritto di conoscere le informazioni trattate e di chiederne la rettifica o l'aggiornamento.


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