La Corte ha inoltre aggiunto che le testate online debbono essere registrate soltanto "per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria", o qualora gli incassi superino i 100.000 euro l'anno, secondo le modifiche alla legge n. 62 del 7 marzo 2001.
"Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. Abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d'informazione, che è un cardine della democrazia. Ora siamo più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d'informazione e di espressione", ha dichiarato con soddisfazione Giuseppe Arnone, avvocato difensore di Ruta.
Il testo integrale della sentenza può essere scaricato in formato .doc dal sito www.lsdi.it alla pagina http://www.lsdi.it/2012/l-informazione-online-non-e-soggetta-alla-legge-sulla-stampa/ruta-motivazione-cassazione/ ( Il link diretto al documento è qui)