L'Amministrazione non è tenuta a dimostrare la perdurante funzionalità delle apparecchiature per il rilevamento della violazione dei limiti di velocità. Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n. 8485/2012 spiegando che in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'articolo 142 del codice della strada, non esiste alcuna disposizione che preveda la decadenza delle omologazioni rilasciate sulle apparecchiature di controllo automatico (autovelox) in dotazione alle forze di polizia.
Per questo, nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico dell'Amministratore.
La Corte aggiunge che "Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura".
Questo sistema di controlli infatti si riferisce a materie merceologiche diverse da quelle della misurazione elettronica della velocità e riguarda autorità amministrative diverse.
Per questo, nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico dell'Amministratore.
La Corte aggiunge che "Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura".
Questo sistema di controlli infatti si riferisce a materie merceologiche diverse da quelle della misurazione elettronica della velocità e riguarda autorità amministrative diverse.
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