Il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli da parte dell'ex marito disocccupato costituisce reato, anche se la madre è benestante e gode di mezzi economici sufficienti per occuparsene. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10147/2013.
A essere condannato è stato un ex coniuge che si era rifiutato di lasciare alla moglie la casa coniugale (art 388 comma II cp) e che non era stato puntuale nel versare il mantenimento, ritardandolo fino a quattro mesi (art 570 comma II cp).
Non ha fatto breccia presso la Corte la tesi della difesa, secondo la quale l'ex moglie, in quanto in possesso di adeguati mezzi economici, sarebbe stata in grado di provvedere ai bisogni della figlia minore. Per la Suprema Corte, infatti, è ininfluente il fatto che la madre avesse predisposto per la figlia la sufficienza dei mezzi di sostentamento.
La motivazione è che lo stato di bisogno dei figli minori permane anche nei casi in cui sia la madre a provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Inoltre, secondo la Cassazione, l'asserita insufficienza economica non è da considerarsi rilevante quando "non venga dimostrato, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva impossibilità di adempiere". Dichiarare la propria condizione di disoccupato, infatti, non esclude in radice altre possibili fonti di reddito e di conseguenza non solleva il padre dalla responsabilità di commettere il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. In conclusione, l'ex marito è tenuto a corrispondere puntualmente l'assegno di mantenimento per i figli, a prescindere dalle condizioni economiche della madre. A meno che non dimostri di essere realmente impossibilitato a farlo.
A essere condannato è stato un ex coniuge che si era rifiutato di lasciare alla moglie la casa coniugale (art 388 comma II cp) e che non era stato puntuale nel versare il mantenimento, ritardandolo fino a quattro mesi (art 570 comma II cp).
Non ha fatto breccia presso la Corte la tesi della difesa, secondo la quale l'ex moglie, in quanto in possesso di adeguati mezzi economici, sarebbe stata in grado di provvedere ai bisogni della figlia minore. Per la Suprema Corte, infatti, è ininfluente il fatto che la madre avesse predisposto per la figlia la sufficienza dei mezzi di sostentamento.
La motivazione è che lo stato di bisogno dei figli minori permane anche nei casi in cui sia la madre a provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Inoltre, secondo la Cassazione, l'asserita insufficienza economica non è da considerarsi rilevante quando "non venga dimostrato, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva impossibilità di adempiere". Dichiarare la propria condizione di disoccupato, infatti, non esclude in radice altre possibili fonti di reddito e di conseguenza non solleva il padre dalla responsabilità di commettere il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. In conclusione, l'ex marito è tenuto a corrispondere puntualmente l'assegno di mantenimento per i figli, a prescindere dalle condizioni economiche della madre. A meno che non dimostri di essere realmente impossibilitato a farlo.
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