La creatività nel business non ha limiti, e di questo se ne sono accorti anche i giudici della nostra Suprema Corte di Cassazione, nell'affrontar un ricorso presentato contro una società in provincia di Udine, estremamente creativa, appunto.

Il core business della società, fondata da due soci e proprietaria sin dal 2003 del sito web "bestannunci.it", consisteva nel vendere spazi pubblicitari a....prostitute e transessuali. Un mezzo per poter decantare le doti del prodotto in vendita, nulla di più semplice per dei pubblicitari di esperienza. Che proprio grazie alla loro professionalità erano riusciti a creare un bel giro di clienti, molto soddisfatti, in tutta Italia. Provvedendo anche a servizi di fotoritocco degni di un magazine patinato.

Peccato però che la genialità sia stata applicata in un campo leggermente minato, come quello della prostituzione. Così che i soci si sono visti contestare una serie non indifferente di reati; a partire da quelli di sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione (art. 3 e 4 legge 20 gennaio 1958), per chiudere con quello di ipotesi di partecipazione in associazione criminosa (art.416 comma 2 del codice penale) . Con sentenza dell'8/4/2011 il Giudice della udienza preliminare aveva respinto le accuse, non reputando che l'attività di promozione pubblicitaria, o di fotoritocco, potesse in qualche modo rientrare nelle tipologie di reati contestati. Insomma "la condotta di pubblicazione degli annunci non costituisce reato", pertanto il giudice "ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto dell'elemento soggettivo del reato".

Contro la decisione del gup del Tribunale di Padova ha fatto però ricorso la Procura
di Venezia. I giudici della Terza sezione penale, con sentenza 2038/4, non hanno fatto che confermare la decisione del gup, ribadendo il fatto che promuovere con pubblicità la prostituzione non significa rendersi complici o lucrare sull'attività di prostituzione. Sottolineando che "la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quelle sui tradizionali organi di informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona". Licenziando anche qualsiasi dubbio a riguardo il reato di favoreggiamento, che come ribadiscono gli ermellini, si delinea soltanto quando alla pubblicazione di annunci "si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna". La differenza dunque tra lecito e illecito sta proprio nel nel passare volutamente da una prestazione di servizi "ordinari (come quelli a solo scopo pubblicitario) a quella che potremmo definire come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato".

Oltretutto le tariffe applicate erano in linea con il mercato!
Barbara LG Sordi
Email barbaralgsordi@gmail.it

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