Al sindaco si addebita, nella sua qualità, di aver nominato illegalmente n. 4 membri esterni di un nucleo di valutazione del Comune, che risultavano privi dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (D.lgs 165/01 e regolamento comunale del 2004) .
Al Consigliere di maggioranza si contesta, sempre nella sua qualità, il concorso nel suddetto abuso, realizzato mediante la sollecitazione al Sindaco della nomina della propria sorella ed anche l'omissione dell'obbligo di astensione nella votazione della delibera, con la quale veniva approvato il compenso del nucleo di valutazione, delibera di assoluto interesse diretto per il Consigliere stesso.
E' ricorso in Cassazione il difensore di fiducia dei due condannati. La Cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi (1) , ha confermato la condanna già inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo, ed ha implicitamente dato uno stop ai favoritismi nelle pubbliche amministrazioni, anche nel caso di persone di fiducia e vicine al Sindaco di turno.
Non basta la comune militanza politica o lo stretto rapporto di fiducia e/o parentale, con il primo cittadino, la scelta negli incarichi della Pubblica Amministrazione, deve necessariamente perseguire un pubblico interesse.
Al riguardo già la Corte d'Appello ha statuito, che il mancato possesso, da parte dei soggetti incaricati, dei requisiti professionali e di esperienza, richiesti dal regolamento comunale, costituisce una circostanza che non può essere inficiata dalla presentazione di curricula, non indicativi dell'esistenza dei predetti requisiti, né dall' ostensione di competenze diverse da quelle già stabilite in sede di regolamento comunale e con esse non compatibili.
Lo stesso regolamento comunale del maggio 2004, in applicazione del D.lgs 286/99, stabiliva "expressis verbis" che la nomina della struttura di supporto tecnico del Sindaco doveva essere effettuata tra "esperti qualificati in materie economiche, di organizzazione aziendale del lavoro e/o giuridiche", da scegliere sulla base di adeguato curriculum professionale. Invece la scelta è ricaduta su persone palesemente prive, dei requisiti necessari, o perché neanche laureate, o laureate in discipline diverse da quelle menzionate nel regolamento,o infine perché laureate, ma del tutte prive di esperienza professionale anch'essa espressamente richiesta.
(1) Cass. sent. N. 25859 del 12/06/2013
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