Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio per annullamento contravvenzione. Attenzione ai termini per costituzione: la multa potrebbe essere annullata.
Si ringrazia l'Avv. Barbara Pirelli per aver segnalato questa sentenza nella sua rubrica "Briciole di diritto"
I termini di costituzione in giudizio, stabiliti dall'art. 416 c.p.c in almeno dieci giorni prima dell'udienza, sono uguali per tutti e, quindi, devono essere rispettati anche dalla Pubblica Amministrazione, convenuta in giudizio per l'annullamento di una multa elevata per violazione del Codice della Strada.
In questo senso si è espresso il Giudice di Pace di Pavia, con sentenza 1229 del 24 ottobre 2013. Nella motivazione il giudice di pace afferma che "Il termine di 10 giorni deve considerarsi perentorio ai sensi dell'art.416 c.p.c. e d.lgs 150/11".
Il giudice infatti deve avere a disposizione una prova idonea per poter valutare la legittimità dei verbali di accertamento, in mancanza della quale i verbali vanno annullati.
Giudice di Pace di Pavia sentenza n. 1229 del 24 ottobre 2013
Insomma per il cittadino multato si apre una nuova ipotesi per sperare nell'annullamento della multa?
Diciamo così è solo una sentenza e come si sa: una rondine non fa primavera!