Non indossare la cintura di sicurezza in auto può costare caro. Anche dal punto di vista economico. E non stiamo parlando di contravvenzioni, ma del rischio di perdere in tutto o in parte il diritto al risarcimento del danno in caso di incidente.
La cintura di sicurezza è principalmente un dispositivo che può salvare la vita e costituisce un obbligo di legge che dovrebbe essere sempre osservato.
Ma che succede se non la si indossa e si resta coinvolti in un incidente? Si ha diritto comunque al risarcimento del danno?
E' da vedere.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7777/2014, ha stabilito infatti che il diritto al risarcimento danni non può essere negato per il semplice rilievo che l'infortunato, al momento dell'impatto, non indossasse la cintura ma - ed è questo il punto - il danneggiante/debitore potrebbe rifiutare in tutto o in parte di pagare il risarcimento per quel danno che poteva essere evitato con l'utilizzo della cintura.
In sostanza il giudice dovrà stabilire se e in che misura la mancata ottemperanza dell'obbligo di allacciare la cintura abbia potuto influire sul danno alla persona. Si tratta quindi di valutare l'incidenza del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso a norma dell'articolo 1227 del codice civile.
Per quanto riguarda l'onere della prova, secondo la Corte è il danneggiante a dover dimostrare che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni di cui chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza.
Un precedente della Cassazione:
La stessa Corte di Cassazione con sentenza 02/03/2007 n. 4954 ha stabilito che "Il danneggiato da illecito da circolazione stradale ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare. Tuttavia, nella ricostruzione del fatto storico, il giudice può, anche d'ufficio, rilevare il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato, e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto.