di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 9112 del 23 Aprile 2014. Tra la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro stradale e il proprietario dello stesso sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario.
Entrambi devono quindi partecipare al giudizio di merito, anche nella fase di appello, pena la nullità della sentenza eventualmente emessa.
Insomma anche se l'appello è stato proposto dalla sola compagnia di assicurazioni, il proprietario va messo nelle condizioni di partecipare al giudizio.
La Corte ricorda che in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile automobilistica, "nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicurazione, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza nel processo del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio".
Nella parte motiva della sentenza la Corte, bacchettando i giudici della Corte di Appello di Ancona, ricorda che non si può negare a nessuno il diritto di partecipare a un grado del processo di merito e alle ampie difese che qui può spiegare "solo per una previsione di inutilità della sua partecipazione, fondata su elementi aleatori e su di una prognosi soggettiva, in quanto tali tutti arbitrari ed inaffidabili".
Nel caso di specie l'appello era stato proposto solo dalla compagnia di assicurazioni e limitatamente al quantum risarcitorio restando con ciò preclusa ogni altra indagine sull'an.
La Corte di Cassazione evidenzia l'interesse del danneggiante a prendere parte al processo perché egli stesso potrebbe influire, con le sue difese, sulla determinazione dell'entità del risarcimento dovuto alla controparte appellata, "riguardo al quale egli potrebbe poi rispondere, in minor misura, nei confronti della sua stessa assicuratrice".
Nel caso esaminato dalla Corte, il proprietario del mezzo aveva lamentato un vizio di nullità della sentenza d'appello impugnata poiché la stessa era stata pronunciata in assenza della sua partecipazione al giudizio.
La Suprema Corte ha così enunciato il principio secondo cui "è sempre interesse del litisconsorte necessario prendere parte ai gradi successivi del processo in cui egli è già stato ritenuto responsabile del fatto dannoso e perfino ove egli non possa subire un peggioramento della sua situazione all'esito del primo grado, in dipendenza degli sviluppi del grado di impugnazione".
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