di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 9310 del 24 Aprile 2014. Qual è il valore legale dell'avviso di mora notificato al professionista dalla Cassa forense per mancato pagamento di determinati oneri previdenziali? Nel caso di specie il professionista destinatario del provvedimento ha contestato l'omessa notificazione di cartella di pagamento a seguito di ricevimento di avviso di mora. Secondo la Cassazione la questione è priva di fondamento perchè già l'avviso di mora, nella situazione prospettata, gode dei requisiti richiesti per la cartella di pagamento.
Nonostante le diverse intenzioni del ricorrente, lo stesso avrebbe attivato lo specifico mezzo di tutela dell'opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi degli articoli 24 e seguenti d. lgs. 46/1999 (disciplina della riscossione mediante ruolo) per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva (contestazione del dovuto per intervenuto condono o prescrizione dell'obbligazione). La qualificazione dell'azione deve essere operata dal giudice del merito. Tuttavia la questione di legittimità, così formulata alla Cassazione (violazione di legge per mancata notificazione della cartella di pagamento), oltre ad essere formalmente inammissibile, non può nemmeno essere accolta.
La Suprema Corte cita precedenti sezioni unite secondo cui "la Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti... a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi nell'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette". La ricezione dell'avviso di mora equivale a notifica di cartella di pagamento. Il ricorso è rigettato.Vai al testo della sentenza 9310/2014