di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9687 del 6 Maggio 2014. 

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento delle condizioni di salute e quello della revisione per errore sono sostanzialmente avendo caratteri e presupposti distinti. Nel caso di specie la Corte di cassazione è intervenuta per cassare una sentenza viziata da errore interpretativo compiuto dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha confuso i presupposti alla base delle due diverse figure, decidendo così in maniera illogica.

Nel primo caso, la revisione viene disposta per un miglioramento o un aggravamento delle condizioni di salute dell'interessato e mira ad adattare alla situazione di fatto (che può variare nel tempo appunto perchè potrebbero ravvisarsi modifiche nella situazione personale del soggetto) l'importo della rendita dovuta dall'ente di previdenza, quest'ultimo a sua volta misurato sulla base della condizione di bisogno dell'assicurato

Nel secondo caso, invece, la revisione è disposta a seguito di accertamento di errore iniziale di valutazione, valutazione effettuata sul presupposto che la concessione del beneficio rientrasse nei parametri di legge. 

Sulla base di tale distinzione la Suprema corte ha confermato che il giudice del merito, formulata da parte del resistente la domanda ai sensi dell'art. 137 del D.p.r. 1124/1965 (specifica per l'aggravamento), avrebbe dovuto decidere per l'accoglimento o il rigetto della stessa qualificando la domanda così come prevista dalla normativa di riferimento: non avendo l'Inail contestato l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, la domanda dello stesso avrebbe potuto essere accolta solo se formulata in maniera da lamentare un errore di valutazione iniziale dell'amministrazione, e non, come nel caso di specie, per accertare una circostanza pacifica. Il ricorso è accolto e la Cassazione decide direttamente nel merito.


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