Con la sentenza n. 9945 del 08/05/2014, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro e il diritto degli eredi al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, Nel caso in cui un dipendente sia morto per infarto da superlavoro.
Ai sensi dell'art. 2087 codice civile, ricorda la Corte, il datore di lavoro è tenuto a garantire l'integrità fisica dei propri dipendenti, senza che possa assumere particolare rilievo e denotare una colpa del lavoratore la specifica condotta del dipendente in ossequio ai canoni dell'art. 2104 codice civile (diligenza del prestatore di lavoro).
In particolare, anche in assenza di doglianze dei dipendenti, il datore di lavoro resta responsabile del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro e, pertanto, non può addurre di "ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengano in concreto svolte".
La conoscenza delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, ad avviso della Cassazione, deve presumersi salvo prova contraria in capo all'azienda "in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne".
Inefficace si è quindi rivelata la difesa dell'azienda resistente la quale, a fronte dello "straordinario aggravio fisico" e dei "ritmi insostenibili", negava la propria responsabilità e incolpava lo zelo eccessivo del dipendente, la "attitudine a sostenere e a lavorare con grande impegno" e il "suo coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi". Nel caso di specie, infatti, è stato accertato come il dipendente stesso "per evadere il proprio lavoro, era costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli", cosicché l'infarto che lo ha colpito "era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative"
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