di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 10453 del 14 Maggio 2014. La statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, così come previsto dall'art. 282 cod. proc. civ. ("La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"; a sua volta novellato dall'art. 33 della legge 353/1990) è dotata di provvisoria esecutività. Non importa quale sia la natura della sentenza, se di condanna, costitutiva o di mero accertamento; né rileva il contenuto specifico della stessa, cioè se di accoglimento, rigetto o di altro tipo. La statuizione sulle spese, infatti, accede alla decisione principale e conserva la propria provvisoria esecutività.
La Corte ricorda infatti che a partire dalla sentenza n. 21367 del 10 novembre 2004 "la giurisprudenza di questa Corte si e consolidata nel senso che 'ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell ' art. 669 - septies, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge n. 353 del 1990) , la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento - e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale 0 riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede' (Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 13 giugno 2008, n. 16003; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263).
Nel caso di specie l'interessato, a seguito di rigetto di opposizione all'esecuzione proposta sia in primo che in secondo grado di giudizio relativamente al pagamento di spese processuali di giudizio collegato, proponeva ricorso in Cassazione poiché a suo dire il giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che "la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado trova applicazione per il capo di condanna alla spese anche quando questo sia accessorio ad un capo di mero accertamento o di accertamento costitutivo".
La Suprema corte rigetta il ricorso per i motivi sopra riportati.
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