di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 10425 del 14 Maggio 2014. 

L'art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro) contempla la responsabilità del datore di lavoro che non adotta tutte le cautele necessarie a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore. Tali cautele sono misurate in base all'attività posta in essere nello specifico, dunque sono commisurate al rischio concreto legato al tipo di lavorazione. Nel caso di specie è affrontata la questione dell'esposizione del lavoratore, impiegato presso le attuali ferrovie dello Stato, alla tossicità dell'amianto. Gli eredi del lavoratore defunto (impiegato presso le ferrovie negli anni '80, periodo a cui viene fatta risalire la contaminazione) hanno ottenuto ristoro dei danni patiti sia in primo che in secondo grado di giudizio; avverso la sentenza d'appello il datore di lavoro propone dunque ricorso in Cassazione affermando di aver adottato, all'epoca dei fatti (e per le conoscenze scientifiche del momento storico) ogni tipo di precauzione possibile.

La Suprema corte ha disatteso la tesi del ricorrente poiché già all'epoca dei fatti, negli anni '80, era conosciuta la portata nociva dell'inalazione delle polveri di amianto. Ciò è dimostrato dall'esistenza di diverse direttive comunitarie in materia; inoltre sin dal 1989 i vertici aziendali avevano concordato con i sindacati di verificare, in generale, la portata dell'esposizione all'amianto dei lavoratori impiegati nelle cabine di guida. Inoltre, nei gradi di merito è stato provato il nesso causale tra la condotta del lavoratore e l'evento morte, nonché la responsabilità del datore di lavoro per omessa adozione di specifiche cautele volte a proteggere la salute dei lavoratori. Tale posizione è sostenuta da pronunce precedenti, alcune delle quali emanate sempre nei confronti delle ferrovie dello Stato, in particolare nella sentenza

ne vengono citate una del 2005 e una del 2008. Il ricorso è rigettato e il risarcimento del danno confermato poiché, di fatto, i meccanismi di protezione all'epoca adottati dall'azienda non si sono rivelati idonei a garantire la protezione dei dipendenti.


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