di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10524 del 14 Maggio 2014.
Il danno non patrimoniale, risarcibile a determinate condizioni e presupposti, pur sottostando al principio della non duplicazione, è scindibile in diverse voci di danno, ognuna dotata di propria autonomia.
In un caso esaminato dalla Suprema Corte, concernente la domanda di risarcimento avanzata dagli eredi di vittima di incidente stradale (vicenda processuale alquanto lunga, dato che già era intervenuta una prima pronuncia della Cassazione contemplante la formulazione del principio di diritto, quindi del rinvio alla Corte d'appello; si tenterà dunque, in questa sede, un'estrema sintesi) vi è stata richiesta di liquidazione del danno morale, di per sé indipendente rispetto al danno biologico.
Secondo la Suprema Corte la richiesta di liquidazione del danno biologico non può essere interpretata come comprensiva del danno morale (mentre, la voce "danno non patrimoniale" le comprende tutte); È quindi corretta la decisione della corte d'appello che ha rigettato la domanda degli eredi che in primo grado avevano proposto solo domanda di risarcimento per il danno biologico e non per il danno morale.
La richiesta di liquidare il danno morale in appello deve quindi essere considerata come nuova in sede d'appello e dunque dichiarata inammissibile.
La richiesta del "danno biologico terminale" avanzata dagli eredi nel primo grado di giudizio non è dunque equiparabile alla domanda di risarcimento del "danno morale terminale", collegabile agli ultimi giorni di vita sofferti dal de cuius.
Secondo la Corte, infatti, il danno morale avrebbe "piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere riferita anche al primo". Il danno morale non costituisce un accessorio del danno biologico. Inoltre, dato che il giudizio di rinvio ha un carattere "chiuso", resta inibito alle parti il prendere decisioni e posizioni differenti rispetto a quelle mantenute nei precedenti gradi di giudizio, a meno che gli stessi non siano strettamente derivanti dalla cassazione della sentenza. Il ricorso degli eredi è rigettato.
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