di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 10406 del 14 Maggio 2014. 

La Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile, può essere investita anche di questioni inerenti la giurisdizione. Il nostro ordinamento basa il criterio di riparto di giurisdizione sul binomio diritto soggettivo/interesse legittimo; quest'ultimo richiedendo in particolare la sussistenza di specifico potere amministrativo. 

Nel caso della sentenza in oggetto, le Sezioni unite sono intervenute a stabilire a chi spetti la giurisdizione (giudice ordinario o amministrativo) in materia di ricorso volto a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida disposto dal prefetto nei confronti di persona sottoposta a sorveglianza speciale.

La domanda di partenza è: L'atto di revoca della patente di abilitazione alla guida, nella speciale accezione di misura di prevenzione disposta nei confronti del sorvegliato speciale, incide su una situazione di diritto soggettivo (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario) o di interesse legittimo (con giurisdizione del giudice amministrativo)? 

La Suprema Corte risponde citando un precedente: la sentenza

2446/2006,. In tale decisione già si statuiva come la revoca di patente di guida a persona sottoposta alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale incidesse direttamente su un diritto soggettivo del destinatario. Ciò poiché la revoca della patente non costituirebbe una normale sanzione amministrativa derivante dalla violazione del codice della strada, ma l'accertamento dell'"insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida". Competente a decidere in merito alla controversia di specie è quindi il giudice ordinario.


Vai al testo della sentenza 10406/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: