Riportandosi alla giurisprudenza emanata in materia e, in particolare, all'orientamento già espresso dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 2446/2006, il Supremo Collegio ha statuito che l'"art. 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 354, 18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso".
Tale provvedimento, pertanto, ha continuato la Corte, non esprime "esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma". Pertanto, affermando che la domanda "rivolta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo" e non già ad un interesse legittimo (con giurisdizione amministrativa), le Sezioni Unite hanno sancito che "in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario", accogliendo il ricorso.