di Licia AlbertazziCorte di cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 13929 del 18 Giugno 2014. 

L'art. 404 cod. civ. prevede la possibilità, da parte dei parenti prossimi del soggetto in difficoltà, di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno che provveda ad assistere il prossimo congiunto affetto da patologia fisica o psichica inabilitante, anche temporanea. Il giudice del merito può operare una valutazione discrezionale in merito alla necessità o meno di nominare tale figura o la legge lo vincola di certo alla nomina, per poi decidere in concreto la tipologia d'intervento?

La risposta arriva dalla Corte di Cassazione. Nel caso preso in esame nella sentenza in oggetto, a seguito di rigetto della domanda di nomina di amministratore di sostegno, il padre di un ragazzo affetto da grave patologia psichiatrica ricorre in Cassazione impugnando il provvedimento di rigetto, lamentando come il provvedimento sia affetto da vizio di motivazione e da violazione di legge. Secondo l'interpretazione del giudice del merito l'art. 404 cod. civ. non imporrebbe alcun obbligo in capo al giudice di procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno; e, essendo il giovane circondato da persone in grado di fornire piena assistenza, non sarebbe quindi necessario nominare un amministratore di sostegno

Un'interpretazione che la Corte di Cassazione ha bocciato facendo notare che il dettato normativo dell'art. 404 "non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno in presenza di una condizione di incapacità. La discrezionalità rimessa al giudice, infatti, attiene solo alla scelta della misura più idonea. In caso contrario il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall'amministratore di sostegno". Ravvisati i presupposti per la nomina, il giudice sarebbe quindi vincolato a procedere alla stessa, salvo conservare margini di discrezionalità "operativa". Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


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