di Gerolamo Taras - Nel processo amministrativo  il ricorso deve contenere  la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Ai sensi dell' art. 40 comma 1 lettera g) codice processo amministrativo, il mandato al difensore deve essere conferito con procura speciale rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. Se il ricorso è stato, invece, sottoscritto soltanto dal difensore al quale la rappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non con mandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Seconda) - sentenza n. 06787/2014 del 26/06/2014 - "il profilo inerente l'esistenza di una valida rappresentanza tecnica costituisce questione preliminare rispetto a quella inerente la giurisdizione, la quale ultima presuppone la costituzione di un valido rapporto processuale, precluso dalla nullità del ricorso, la quale va quindi esaminata con priorità rispetto ad altre questioni, anche di giurisdizione".


Il TAR Lazio, con riferimento alla necessità della procura

speciale del difensore ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, ha rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 82 del 1996 ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non consente, nel processo amministrativo, l'assistenza a mezzo di procura generale alle liti evidenziando, tra l'altro, che "non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie, al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione".

 

Insanabilità della causa di nullità. Secondo i Giudici la nullità del ricorso giurisdizionale sottoscritto dal difensore, munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, non può essere sanata dalla successiva costituzione della parte intimata, in applicazione dell'art. 17, comma 3, del R.D. n. 642 del 1907 (secondo il quale "la comparizione dell'intimato sana la nullità e l'irregolarità, salvo i diritti acquisiti anteriormente a tale costituzione").

E questo nonostante parte della Giurisprudenza  abbia affermato l'applicabilità di tale disposizione nel processo amministrativo per gli effetti  dell'art. 39 cod. proc. amm. (secondo il quale, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo "si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali")…La  norma riguarda i vizi del contenuto del ricorso e  trova applicazione  per il caso di omessa indicazione nel ricorso della data del mandato speciale, ma non per le ipotesi in cui manchi il mandato speciale. Infatti "il mandato speciale non si configura come un mero elemento costitutivo del ricorso, bensì come un negozio autonomo, attraverso il quale viene indefettibilmente conferita la rappresentanza tecnica nel processo amministrativo, dovendo tenersi distinto il dovere del ricorrente di conferire il mandato speciale in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dal dovere del difensore di indicare nel ricorso la data del mandato speciale (dovere sancito dall'art. 6, n. 4, del R.D. n. 642 del 1907 per il caso di ricorso sottoscritto soltanto dal difensore)".


Ma la nullità, determinata dalla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore non viene sanata neanche con l' aiuto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla modifica di cui alla legge n. 69 del 2009), secondo il quale, "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

La regola enunciata dall' l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. "non appare essere espressione di principi generali, perché la Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza n. 82 del 1996 ha evidenziato che la regola - tipica del processo amministrativo - che impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore è connessa "al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione".

Inoltre, continuano i Giudici, la citata disposizione non appare compatibile con le regole proprie del processo amministrativo e, sopratutto, con la regola generale (tipica del processo di impugnazione) oggi posta dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (che recepisce l'art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971), la quale prevede un termine decadenziale per la notifica del ricorso, il che presuppone - come innanzi evidenziato - che il mandato speciale sia già stato conferito al difensore.


Scusabilità dell' errore. L' errore sulla necessità  della procura speciale del difensore non può essere riconosciuto neanche quale errore scusabile  ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. in quanto:

a) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 agosto 2012, n. 32), nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d'impugnazione, per cui l' art. 37 cod. proc. amm. deve essere considerato norma di stretta interpretazione;

b) il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla necessità del mandato speciale per l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale  esclude la presenza di "oggettive ragioni di incertezza" sulla questione di diritto.

TAR Lazio, (Sezione Seconda) - sentenza n. 06787/2014 del 26/06/2014
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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