di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 17220/2014. 

La Cassazione interviene sul tema di liquidazione del danno derivante da sinistro stradale e, più precisamente, circa la quantificazione del c.d. danno da mancato guadagno - concernente la lesione derivante al lavoratore che, a seguito di incidente stradale, riporti una sensibile variazione alle sua capacità professionali - al fine di fornire alcuni chiarimenti. 

Nella sentenza in commento la Suprema corte opera una chiara distinzione circa le conseguenze che un incidente stradale può avere sulla capacità lavorativa del singolo: "maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa (c.d. danno alla cenestesi lavorativa); perdita del lavoro, e di conseguenza del reddito; conservazione del lavoro, ma con riduzione del reddito, tanto in atto quanto in potenza".

Il primo caso - quello integrato nel caso in oggetto, che vede rigettato il ricorso - costituisce fattispecie di danno non patrimoniale, mentre solo il secondo e il terzo integrano vero e proprio danno patrimoniale e sono dunque suscettibili di generare il sopra citato danno da mancato guadagno. Affinchè la domanda di risarcimento di tale tipo di danno possa trovare accoglimento occorre dunque che l'interessato dimostri nel merito due elementi fondamentali: l'aver perso tutto o in parte il reddito da lavoro oppure una inevitabile futura contrazione dell'entità dello stesso.

Il danno estetico, infine, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema corte "non è che una forma di invalidità permanente", fa parte cioè del c.d. danno biologico e come tale il legislatore ne ha preservato la duplicazione in fase di liquidazione del danno permanente. L'unico caso in cui è possibile che la singola voce abbia autonoma rilevanza è quello in cui venga dimostrata l'incidenza dell'inestetismo sulla capacità di guadagno del lavoratore.

Per saperne di più è possibile scaricare qui sotto il testo della sentenza.


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