di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 18308 del 27 Agosto 2014. Può la compagnia assicuratrice legittimamente negare il risarcimento del danno al terzo trasportato, se questi è anche proprietario e intestatario della polizza?
Nel caso preso in esame dalla Corte il proprietario di una autovettura era morto a seguito di incidente mentre era a bordo della sua auto in qualità di trasportato.
L'incidente si era verificato per colpa del conducente che, nonostante fosse ubriaco e con patente sospesa, si era messo alla guida dell'auto su espressa richiesta della vittima.
La particolarità del caso Non ha impedito alla suprema corte di applicare principi di carattere generale.
Gli Ermellini ricordano che "la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli prevedente l'inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento".
Nel caso specifico il proprietario e intestatario di polizza, nonché vittima del sinistro (destinatari del risarcimento i suoi eredi) è altresì contemporaneamente terzo trasportato, e tale status prevale comunque su tutti gli altri. Poichè l'assicurazione per la responsabilità civile di veicoli e natanti ha stampo pubblicistico e obbligatorio, il diritto al risarcimento del danno del terzo danneggiato si configura come autonomo, nei rapporti con la compagnia assicuratrice, rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante. E' dunque legittima la domanda di risarcimento del danno presentata iure proprio dagli eredi, cioè per quanto riguarda il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e da perdita dell'assegno di mantenimento. La sentenza è cassata con rinvio.
Per saperne di più diventa fan e scarica il testo integrale della sentenza.
Oppure:Registrati alla newsletter e vai al testo della sentenza 18308/2014