Anche se l'avvocato si avvale di strutture di poco valore e di una sola automobile è tenuto a pagare l'IRAP (ovvero l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive) se a coadiuvarlo nell'attività c'è anche un solo collaboratore fisso.
Lo ha stabilito la quinta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18749 del 5 settembre scorso, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia che, in parziale accoglimento dell'appello di una contribuente, di professione avvocato, aveva ritenuto non dovuta l'imposta per gli anni 2003 e 2004.
Il giudice d'appello, infatti, aveva ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione considerato che dalla documentazione proposta dalla professionista era emerso che la stessa esercitava la propria attività avvalendosi di un solo collaboratore, di un'autovettura e di strutture di scarso valore.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione censurando la decisione della CTR e sostenendo, invece, che l'avvocato avvalendosi stabilmente di un collaboratore rientrasse tra i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, poiché esercitante attività di lavoro autonomo "autonomamente organizzata".
La Suprema Corte, ripercorrendo il consolidato orientamento formatosi in seguito all'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Consulta con sentenza n. 156/2001, ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia e cassato la sentenza impugnata.
"L'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale - hanno affermato, infatti, i giudici di piazza Cavour - costituisce presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata". Quanto al requisito dell'autonoma organizzazione, questo ricorre, ha spiegato la Corte "quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato, anche la presenza stabile di un solo dipendente".
Alla luce di tali principi, pertanto, la Corte ha ravvisato il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso di specie, considerata la presenza stabile di un collaboratore, nonché il mancato assolvimento dell'onere, a carico del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, di dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Testo sentenza Corte di Cassazione n. 18749/2014