Presto insieme ai resort di lusso, ai ristoranti tipici e alle creme superabbronzanti, pubblicizzati a caratteri cubitali sulle fiancate degli autobus in giro per le città italiane ci saranno anche gli studi legali.

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 12 del 16 marzo 2014 pubblicato nei giorni scorsi sul sito, in risposta a un quesito posto dal Consiglio dell'ordine di Ancona.

Nulla vieta, infatti, secondo il CNF, che i legali si facciano pubblicità sui mezzi pubblici, ivi compresi gli autobus: né la legge professionale (n. 247/2012), né il codice deontologico stabiliscono limitazioni in tal senso.

Ma, attenzione, se è vero che la pubblicità è consentita dal codice deontologico "con qualunque mezzo, anche informatico", e ribadita dalla nuova legge professionale (art. 10, 2° comma), l'informazione deve concentrarsi "sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti" (art. 10, 1° comma), nonché "fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale" (art. 10, comma 3).

Le informazioni devono essere, inoltre, "trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive" (art. 10, 2é comma).

No, dunque, a studi legali immersi in improbabili scenari esotici, circondati da spiagge bianche e mare cristallino, oppure a team di sorridenti e impeccabili professionisti al servizio degli utenti se ciò non corrisponde alla realtà, o ancora a slogan eccessivi per rafforzare l'efficacia e la visibilità del messaggio.

Sì, invece, alla semplice "indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale" che, magari in pochi guarderanno, ma che, per il CNF, costituisce "indubbiamente contenuto lecito dell'informativa". 


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