La prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza del 17/09/2014 n.19535 ha stabilito che se due ex coniugi tornano a vivere sotto lo stesso tetto, non per questo si può parlare di avvenuta riconciliazione e non si producono quindi gli effetti di cui all'articolo 154 del codice civile.
Tale norma in linea generale stabilisce che "la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta" con effetti preclusivi di una successiva pronuncia sul divorzio.
Per la Cassazione però ci vuole ben altro che una semplice coabitazione perché si possa parlare di avvenuta ricostituzione di una vera e propria unione coniugale.
La Corte ricorda che si può parlare di riconciliazione solo se vi è stato un "ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale."
Già in precedenza la stessa Cassazione (sentenza n.28655/2013) chiarito che questa "La riconciliazione per fatti concludenti tra coniugi legalmente separati, ostativa alla pronuncia del divorzio, deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza". Sotto questo profilo, spiegano i giudici di Piazza Cavour, non assume particolare rilievo la sola ripresa della convivenza.