di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile a sezioni unite, ordinanza n. 19971 del 28 Settembre 2014.
Provvedimento amministrativo - attuativo di disposizione di legge regionale - di riduzione del compenso spettante al difensore civico: vi è lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo? La giurisdizione è del giudice ordinario o amministrativo? Questa la problematica affrontata dalle Sezioni Unite nel caso di specie. In una precedente pronuncia della stessa Corte si rilevava che "in tema di riparto di giurisdizione, la controversia avente ad oggetto la scelta dei criteri per la determinazione del compenso, fisso e aggiuntivo, spettante ai componenti delle commissioni tributarie per l'attività svolta (ufficio onorifico equiparabile a quello del difensore civico) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di emolumenti di natura indennitaria, la cui determinazione non è automatica ma resta affidato al potere discrezionale dell'autorità che ha proceduto alla nomina dei componenti medesimi".
Nonostante ciò, la Suprema corte in questo caso è pervenuta a soluzione diametralmente opposta, considerando che, ferma restando la natura onorifica dell'ufficio di difensore civico (non certo paragonabile a pubblico impiegato), la determinazione del suo compenso è strettamente collegata alla percentuale, decisa con legge regionale, rispetto alla retribuzione percepita dai consiglieri regionali, secondo le modalità per essi previste. Tale inquadramento, secondo la Corte, rigidamente precostituito per legge (norma attributiva del potere, in questo caso vincolato) farebbe venir meno ogni tipo di discrezionalità
amministrativa. La determinazione del compenso non può infatti avvenire con mero provvedimento amministrativo ma deve essere stabilito dalla stessa legge regionale, atto normativo. In capo del difensore civico sussisterebbe quindi posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Vai al testo dell'ordinanza 19971/2014