Non c'è violazione del diritto di difesa se risulta applicabile alla fattispecie il principio di cui all'art. 156 cpc ossia se risulta raggiunto lo scopo

Corte di cassazione, sezione I, sentenza 3 Settembre 2014, n. 18595.

Nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione sull'inosservanza del termine di cui all'art. 15 Legge Fallimentare, per la comparizione all'udienza di istruttoria pre-fallimentare. 


Con sentenza n. 18595/2014, la Suprema Corte interviene sul ricorso avverso la sent. nr. 135/2011 della Corte d'Appello di Napoli, dichiarandone infondati i 4 motivi alla base. 


Per quanto riguarda i primi 2 motivi di ricorso, la Corte ha solo accertato che la notificazione fu correttamente eseguita ex art. 143 c.p.c., essendo stato impossibile eseguirla ex art. 140 c.p.c., nè vi fu vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.  Per quanto riguarda invece il terzo motivo (che qui ci interessa), sul mancato rispetto del termine dilatorio di 15 gg. previsto per l'audizione delle parti, ex art. 15, co. 3 L.F., la Corte osserva che il mancato rispetto di tale termine non è da considerarsi causa di nullita' per violazione del diritto di difesa se risulta applicabile alla fattispecie il principio generale di cui all'art. 156 del codice di procedura civile, ossia laddove risulti raggiunto lo scopo


Nel caso in esame infatti il ricorrente, non ha indicato, sul piano probatorio, elementi utili ai fini di un diverso esito del procedimento, nè ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio sotto il profilo processuale, avendo avuto meno tempo a disposizione per la redazione delle proprie difese. 


C'è anche un quarto motivo di ricorso che la Corte ha rigettato e riguarda gli effetti dell'avvenuta cessazione dell'attività dell'impresa. La Corte ha ricordato che l'iscrizione e la cancellazione dal registro delle imprese sono richieste per il principio della pubblicità nell'interesse dei terzi previsto dal nostro ordinamento. L'imprenditore per questo non può essere ammesso a dimostrare di aver cessato l'attivita' in data anteriore rispetto a ciò che risulta dalla cancellazione presso il suddetto registro, perché diversamente verrebbe meno la tutela dell'affidamento dei terzi. 


La Suprema Corte ha, così, respinto il ricorso con condanna alle spese di lite della parte soccombente.

testo sentenza Corte di Cassazione n. 18595/2014

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