Anche l'ausiliario del traffico può fare la multa all'automobilista che parcheggia in zona pedonale a patto che vi sia un'autorizzazione del Comune.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21268/2014 in cui ricorda innanzitutto che l'articolo 17, comma 132, della legge 127/97 ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, "funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Come spiega la Corte il legislatore ha voluto riconoscere agli ausiliari del traffico la possibilità di prevenire e accertare le infrazioni al codice della strada in determinate ipotesi tassative.
Una di queste ipotesi è quella relativa alle infrazioni concernenti la sosta di veicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio. Ma c'è anche l'ipotesi della sosta nel territorio del Comune in cui le funzioni di prevenzione e accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali.
Inizialmente il giudice di Pace di Avezzano aveva accolto l'opposizione dell'automobilista ed aveva annullato il verbale di accertamento con cui l'ausiliario del traffico aveva contestato all'opponente la sosta in zona pedonale.
Anche il Tribunale di Avezzano pronunciandosi sull'appello del Comune dava ragione all'automobilista affermando che l'ausiliario del traffico può accertare violazioni a norme del codice della strada solo se in materia strettamente connessa alle aree oggetto di concessione "dovendo essere strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi".
La Cassazione ha ribaltato il verdetto richiamando anche un precedente giurisprudenziale del 2006 (Cass. n. 18186/2006) in cui si faceva riferimento proprio all'articolo 17 della legge 127/1997 e ai poteri degli ausiliari.
Per saperne di più si rimanda al testo integrale della sentenza qui sotto.
Testo sentenza 21268/2014