La Corte di Cassazione ha fatto cadere ogni accusa nei confronti di un uomo e una donna condannati in primo e in secondo grado dei delitti di ingiuria e minaccia

Certo, augurare la morte a un'altra persona è una manifestazione di "astio, forse di odio", ma considerato che il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è appunto penalmente irrilevante.

Così la Corte di Cassazione ha fatto cadere ogni accusa nei confronti di un uomo e una donna condannati in primo e in secondo grado dei delitti di ingiuria e minaccia perpetrati a danno di un terzo, in seguito alla condotta illegittima di quest'ultimo, scaturita da una lite giudiziaria che culminava con un provvedimento emesso in favore della madre di uno degli imputati, alla cui esecuzione si opponeva, insieme ad altri coltivatori, la stessa vittima.

Secondo la Corte, infatti, (V sezione penale, sentenza n. 41190 depositata il 3 ottobre 2014), non vi sono le fondamenta per contestare né il delitto di ingiuria né quello di minaccia.

Non solo manca l'elemento psicologico del delitto di ingiuria contestato agli imputati, ha affermato la Cassazione, ma addirittura l'elemento materiale: giacchè "desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (e che di fatto li si offenda)".

Quanto al delitto di minaccia, è noto, ha ricordato la Corte, "che il male ingiusto e futuro che si prospetta alla persona offesa deve essere rappresentato come conseguente ad un'azione dell'offensore".

Nel caso di specie, invece, il fatto che gli imputati si siano augurati la morte della persona offesa in un incidente stradale ovvero l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, sicuramente rappresentano "manifestazioni di scarso affetto" nei suoi confronti ed "evidente mancanza di fair play tra avversari processuali", ma nessuno dei due ha manifestato l'intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte della vittima, augurandosi invece che ciò potesse accadere casualmente ad opera di terzi.

E, nella prospettata "omissione di soccorso" che sarebbe derivata a seguito di un eventuale, augurato, incidente alla persona offesa, si ravvisa, ha concluso la Corte, "una previsione e una speranza certo con animo malevolo ma di assoluta irrilevanza penale".

Su questo assunto, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.


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