di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 22318 del 21 Ottobre 2014.
Il proprietario di un veicolo non può esimersi dal pagare la multa (in base al principio di solidarietà sancito dall'articolo 196 del codice della strada) per il solo fatto che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che il proprietario può evitare il pagamento della sanzione amministrativa solo se dimostra che il mezzo era in circolazione contro la sua volontà.
Tale prova deve assumere connotati precisi - come, ad esempio, denuncia di furto, idonea custodia del veicolo - non rilevando la mera affermazione del titolare di non aver concesso in uso il proprio mezzo.
Del resto è lo stesso articolo 196 che consente al proprietario di esonerarsi dalla presunzione di responsabilità se dimostra che la circolazione del mezzo avvenuta contro la sua volontà.
Si tratta, spiega la Corte, di una ipotesi "mutuata letteralmente dall'articolo 2054 comma 3 del codice civile che disciplina l'ipotesi del danno aquiliano cagionato dalla circolazione di veicoli".
In merito la giurisprudenza della Cassazione con considerazioni che si possono estendere anche agli illeciti previsti dal codice della strada ha chiarito che "il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 codice civile, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate".
La valutazione di dette cautele compete al giudice del merito e, concernendo giudizio di fatto, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie è emerso come il figlio della ricorrente avesse prelevato il mezzo senza alcuna difficoltà, per poi cederlo all'amico. Data l'assenza di assicurazione sul mezzo (motivo che ha determinato l'irrogazione di sanzione amministrativa), la titolare avrebbe dovuto vigilare in modo ancora più stringente rispetto al normale.
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