Nel nostro sistema, "il fenomeno devolutivo dei beni e l'individuazione degli eredi e dei legatari possono trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella volontà del testatore"; pertanto, quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria, ex art. 457 codice civile "occorre farsi luogo alla successione legittima - giacchè - il concorso tra le due vocazioni è riconducibile ad un rapporto di reciproca integrazione".
Così ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, tornando ad occuparsi di vicende successorie, in un giudizio instaurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della pronuncia del tribunale di Milano, accoglieva l'istanza di devoluzione dell'eredità di una donna a favore del marito, in ragione della qualità di coniuge ed erede legittimo della de cuius, poiché decaduti i chiamati all'eredità dal diritto di accettarla essendo decorso il termine fissato dall'art. 481 c.c.
Nella sentenza n. 22195 depositata il 20 ottobre scorso, la Cassazione ha prima di tutto ricordato che "la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenza l'inefficacia della chiamata all'eredità
per testamento con l'ulteriore conseguenza che non si verifica la coesistenza di una successione testamentaria e di una successione legittima, ma si apre esclusivamente la successione legittima e, in conseguenza dell'inefficacia della devoluzione testamentaria, l'eredità, ai sensi dell'art. 457 c.c. si devolve per legge".La Corte chiarisce però che è possibile "l'esclusione dalla successione legittima" ma solo "in presenza di una accertata volontà del testatore" in tal senso.
Nel caso di specie non risultando che il testamento contenga una clausola di questo tipo e dato che "non risulta che nelle fasi di merito sia stata discussa l'interpretazione delle disposizioni testamentarie sotto il profilo della volontà di escludere il coniuge dalla successione legittima per il caso in cui fosse divenuta inefficace quella testamentaria" la Corte ha rigettato il ricorso.
Corte di Cassazione - testo sentenza 20 ottobre 2014, n. 22195