"Ma con questa cosa di plastica cosa devi fare?". Certo non era questa la reazione che i rapinatori si aspettavano dalla persona offesa, ma la chiara riconoscibilità dell'arma giocattolo li ha salvati per lo meno dalle circostanze aggravanti. Concordando con la decisione della corte d'appello di Palermo che escludeva la sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma a carico di tre soggetti imputati del reato di rapina, poiché la parte offesa non ne era stata per nulla intimidita avendo riconosciuto subito la natura innocua della pistola giocattolo, la Cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale che eccepiva la violazione di legge giacché l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso integra comunque l'aggravante, di natura oggettiva, di cui al comma 3, n. 1 dell'art. 628 del codice penale.
È vero che la legge (art. 5, comma VII della l. n. 110/1975) statuisce che "quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma" e che, quindi, la sussistenza dell'aggravante è ancorata al dato obiettivo dell'uso dell'arma giocattolo priva del tappo rosso, a prescindere dalla valutazione sulla sua reale capacità intimidatoria, si legge, infatti, nella sentenza n. 43880 del 22 ottobre 2014. Tuttavia, ha chiarito la Corte, deve pur sempre trattarsi di "un oggetto che abbia l'apparenza esteriore di un'arma, tale da ingenerare equivoco". Escludendo, pertanto, che nel caso di specie l'oggetto usato presentasse tali caratteristiche, la corte ha quindi confermato la correttezza della sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sentenza 22 ottobre, n. 43880