di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 23381 del 3 Novembre 2014.
Nel caso in oggetto ricorre avverso il provvedimento di recesso, adottato dalla pubblica amministrazione presso cui prestava servizio, il pubblico impiegato il quale ha rivestito mansioni di comandante del Corpo di Polizia provinciale con un primo contratto, a tempo determinato di sei mesi - stipulato al fine di sostituire un collega assente - con patto di prova di quindici giorni, e successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi.
Alla scadenza del secondo periodo di prova tuttavia l'ente locale ha risolto il rapporto per mancato superamento della stessa. Secondo il ricorrente tale comportamento sarebbe illegittimo perchè lo stesso sarebbe già stato sottoposto a un periodo di prova, pienamente superato.
In realtà la Suprema corte evidenzia come la ratio sottesa ai due diversi contratti di lavoro fosse sostanzialmente differente. Se nel primo caso l'esigenza era transitoria, così non sarebbe stato nel secondo, legittimando la necessità della pubblica amministrazione di verificare l'adeguata preparazione e la giusta professionalità dell'assunto.
Infatti, "la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possano verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto".
Per il lavoratore già assunto a tempo determinato, è legittima l'apposizione di un secondo patto di prova al nuovo contratto a tempo indeterminato se le mansioni e il ruolo ricoperto oggettivamente lo richiedono. Il ricorso è rigettato.
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