di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23778 del 7 Novembre 2014.
Al di là delle peculiarità relative alla fattispecie esaminata dalla Corte, la sentenza in commento offre ottimi spunti di riflessione relativamente all'iter logico-tecnico che il giudice del merito deve seguire nella liquidazione del danno alla salute (in questo caso specifico, danno subito a seguito di incidente stradale). E' noto infatti come il danno non patrimoniale non sia una categoria unitaria ma sia suddivisibile in diverse voci di danno. La regola tuttavia è quella della non duplicazione della liquidazione, essendo ogni singola voce comunque parte integrante del risarcimento di cui all'art. 2059 cod. civ.
Nel liquidare il danno permanente alla salute il giudice del merito dovrà tenere conto di quanto segue: l'invalidità permanente causata dalle lesioni (c.d. danno biologico permanente); "delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno fondamento clinico" (ad es. vergogna, prostrazione, tristezza, disperazione); sulla base di ciò, procedere alla liquidazione del danno applicando sia "un criterio standard e uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno", sia una variante calcolata sul criterio standard, di modo da meglio gestire il caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento). In ogni caso è escluso che, in ogni passaggio logico, operi un automatismo risarcitorio.
Nel caso in oggetto il giudice del merito ha totalmente errato nella quantificazione del danno poiché ha operato un'indebita duplicazione delle voci, senza peraltro motivare tale eccezione. Oltre alla liquidazione del danno biologico ha infatti provveduto a quantificare danno estetico, danno psicologico e danno alla vita sessuale della vittima, per la quale il ctu
ha calcolato un'invalidità permanente pari al 95%. Seppur la regola generale escluda, come sopra precisato, di procedere a duplicazione delle liquidazioni, è tuttavia possibile che, a fronte di casi specifici, il giudice proceda comunque a riconoscere una quota aggiuntiva di risarcimento. Tale decisione è tuttavia legata alla precisa e analitica descrizione delle cause che hanno condotto il giudice a tale convincimento (circostanza che, nel caso in oggetto, non si è verificata). "La liquidazione del danno biologico permanente non lascia spazio alcuno per la successiva liquidazione di un preteso danno estetico: in questo caso il danno biologico è il danno estetico, e la liquidazione dell'invalidità permanente ristorerà le conseguenze fisiche ordinariamente derivanti da quel tipo di postumi".La Suprema corte, nell'ambito dell'ampia e analitica descrizione delle motivazioni che hanno condotto alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si sofferma altresì sulle definizioni di danno psicologico, estetico e della vita sessuale. Per danno psicologico si deve intendere "una particolare ipotesi di lesione della salute psichica". Per danno estetico "l'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo (…) prevista e classificata secondo varie scale di intensità". Per danno alla vita sessuale la "impotentia coeundi e generandi". Mentre il danno relazionale non è una vera e propria voce di danno quanto una conseguenza inevitabile in ogni lesione che comporti alte percentuali di invalidità permanente. In definitiva, il principio di diritto enunciato dalla sentenza in oggetto è il seguente: "il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato e analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo "tenuto conto della gravità delle lesioni"".
Vai al testo della sentenza 23778/2014